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Migranti, via libera del governo al ddl: dal blocco navale alle espulsioni, le misure

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Dal blocco navale alle espulsioni. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.

Si tratta, assicura il comunicato ufficiale diffuso al termine della riunione, di una “riforma organica volta a potenziare gli strumenti di contrasto all’immigrazione illegale e a garantire una gestione più rigorosa dei flussi migratori”. Il testo si compone di due parti: la prima “introduce norme che entreranno in vigore a seguito della pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale; la seconda parte conferisce invece un’ampia delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi, di decreti legislativi necessari al recepimento delle direttive UE e all’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari”.

“Ci appelliamo al Parlamento perché approvi velocemente queste norme e vediamo quante delle forze politiche che vengono in tv a dirvi che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, saranno disposte a darci una mano per garantire quella sicurezza. Noi ce la stiamo mettendo tutta, speriamo solo che tutti facciano la loro parte senza creare ostacoli fantasiosi e dal chiaro sapore ideologico”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio postato sui social per parlare delle misure contenute nel ddl.

Ecco i principali contenuti del provvedimento.

Contrasto all’immigrazione illegale e blocco navale – Il testo “valorizza le misure di prevenzione alle frontiere, attuando una strategia di difesa dei confini che mira a ridurre drasticamente le partenze irregolari”.

Gestione delle crisi e interdizione delle acque territoriali – In “attuazione del Regolamento (UE) 2024/1359, vengono definite procedure specifiche per affrontare situazioni di afflusso massiccio e strumentalizzato di migranti, con la possibilità di interdire l’attraversamento delle acque territoriali a navi in presenza di minacce gravi per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”.

Disciplina del trattenimento – Vengono normate “in modo compiuto le modalità di trattenimento dello straniero nelle more delle procedure di esame della domanda di protezione”.

Espulsione giudiziale“Si ampliano le ipotesi in cui il giudice, con sentenza di condanna, può disporre l’espulsione o l’allontanamento dello straniero ed è prevista una procedura accelerata per l’esecuzione delle espulsioni di stranieri detenuti”.

Monitoraggio delle frontiere esterne“Viene istituito un sistema di sorveglianza integrata che permette di agire preventivamente sulle rotte migratorie, rafforzando la cooperazione con le agenzie europee (Frontex) per il controllo dei confini marittimi e terrestri”.

Procedura di rimpatrio alla frontiera“Si introduce una procedura accelerata che si svolge direttamente presso i valichi o nelle zone di transito, permettendo l’allontanamento immediato dei soggetti provenienti da Paesi sicuri o con domande manifestamente infondate”.

Requisiti stringenti per la protezione complementare e i ricongiungimenti familiari“Per evitare l’uso strumentale delle norme sui legami familiari”, il disegno di legge “introduce criteri di maggior rigore rispetto agli attuali”.

Protezione complementare“Sono definite con precisione le condizioni che dimostrano l’effettiva esistenza di vincoli familiari e di integrazione sociale”. L’accertamento “deve basarsi sulla natura effettiva dei legami, sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale e sull’esistenza di legami familiari, sociali o culturali con il Paese d’origine, impedendo il rilascio del titolo in presenza di condanne per reati che comportano la pericolosità sociale del richiedente”.

Ricongiungimenti familiari – La “delega al governo specifica i criteri per l’identificazione dei familiari che hanno titolo al ricongiungimento, al fine di limitare l’abuso dello strumento e di garantire che l’accesso ai benefici sia riservato a chi versi in condizioni di oggettiva vulnerabilità e privo di adeguato sostegno nel Paese d’origine”.

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